Art. 21.
(Impugnazioni).

      1. Contro le sentenze del tribunale per la famiglia può essere proposta impugnazione innanzi alla sezione specializzata della corte di appello di cui all'articolo 3.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 433 e seguenti del codice di procedura civile.
      3. Avverso le sentenze pronunciate in grado di appello è esperibile ricorso per cassazione per violazione di legge.